Questo documento può essere scaricato in formato pdf.
Questo documento può essere scaricato in formato pdf.
L'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevede espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986, dal 1° gennaio 2020 è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati con sistemi tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
In pratica le fatture del dentista, se pagate con banconote ovvero in contanti, non potranno essere dedotte nella futura dichiarazione dei redditi.
DAL 01/01/2023 IL LIMTE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI E' DI 5.000 EURO (OVVERO 4.999,99 EURO CONSENTITI).
IN ATTESA DI CHIARIMENTI O MODIFICHE ALLA LEGGE, [ E' PIU' CAUTELATIVO PER LA PROPRIA PRIVACY SANITARIA PERMETTERE LA TRASMISSIONE (OVVERO NON OPPORSI ALLA TRASMISSIONE) DELLE PROPRIE FATTURE MEDICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (LE FATTURE POI CONFLUISCONO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI), TRASMISSIONE DA EFFETTUARSI DAL MEDICO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
Nell'incertezza legislativa di modifiche ancora possibili, segnaliamo ai Pazienti che, dopo il provvedimento del Garante della Privacy del 15 novembre 2018 e quello dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, la Legge di Bilancio interviene, con i commi 53 e 54, per la tutela dei dati sanitari oggetto di fattura elettronica o ricevuta.
In particolare "... per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. ..." ]
IL CHIARIMENTO E' ARRIVATO IN DATA 17 GIUGNO 2019 CON LA CIROLARE NR. 14/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE RECITA, FRA L'ALTRO:
"...Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. ..."
Dunque anche verso i soggetti che esercitano l'opposizione alla trasmissione dai dati al Sistema Tessera Sanitaria non è possibile emettere fattura elettronica. Questa è finalmente l'interpretazione ufficiale del controverso articolo di legge sotto riportato.
Dalla legge di conversione: Legge 17 dicembre 2018 nr. 136, art. 10-bis :
"Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria."
Dal contenuto letterale si evince che, se un Paziente si oppone alla trasmissione delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria, trasmissione che veicola solo l'importo complessivo delle cure effettuate in fattura, e che esclude la descrizione tipologica delle stesse, il Medico deve emettere fattura elettronica e pertanto inviare all'Agenzia delle Entrate anche i dati inerenti la descrizione tipologica delle cure sanitarie effettiuate.
La conclusione è assolutamente contro-intuitiva: per una maggior privacy, pertanto, è consigliabile che il Paziente non eserciti il diritto di opporsi alla trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.