La Legge 22 dicembre 2017 n. 219, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", regola la comunicazione fra medico e paziente.
La Legge stabilisce quanto segue:
"... nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge..."
"... E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico..."
"... Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma scritta ... "
"... Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico ..."
" ... Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura... "
Si riportano alcuni moduli, riferiti a trattamenti odontoiatrici specialistici, dei quali il Paziente può prendere visione anticipata.
L'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevede espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986, dal 1° gennaio 2020 è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati con sistemi tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
In pratica le fatture del dentista, se pagate con banconote ovvero in contanti, non potranno essere dedotte nella futura dichiarazione dei redditi.
DAL 01/01/2023 IL LIMTE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI E' DI 5.000 EURO (OVVERO 4.999,99 EURO CONSENTITI).